1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel Corpo
a) ruolo degli ufficiali;
b) ruolo dei marescialli;
c) ruolo dei sergenti;
d) ruolo dei volontari di truppa.
2. Sono istituiti altresì:
a) ruoli analoghi a quelli di cui al comma 1 nella categoria in congedo;
b) ruoli analoghi a quelli di cui al comma 1 nella categoria di riserva dei provenienti dal servizio continuativo.
3. La consistenza organica dei ruoli di cui al comma 1 è definita nelle tabelle E ed E1 annesse alla presente legge, per quanto riguarda il personale in servizio.