Art. 5.
(Istituzione dei ruoli).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel Corpo

 

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militare, nei limiti delle dotazioni organiche che tengono conto anche del personale militare impiegato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), di cui alle tabelle A e B annesse alla presente legge, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente:

          a) ruolo degli ufficiali;

          b) ruolo dei marescialli;

          c) ruolo dei sergenti;

          d) ruolo dei volontari di truppa.

      2. Sono istituiti altresì:

          a) ruoli analoghi a quelli di cui al comma 1 nella categoria in congedo;

          b) ruoli analoghi a quelli di cui al comma 1 nella categoria di riserva dei provenienti dal servizio continuativo.

      3. La consistenza organica dei ruoli di cui al comma 1 è definita nelle tabelle E ed E1 annesse alla presente legge, per quanto riguarda il personale in servizio.